Art. 2.
(Istituzione del nucleo provinciale di polizia giudiziaria e di sicurezza dei vigili del fuoco).

      1. Presso ogni comando provinciale dei vigili del fuoco è istituito, qualora non presente, un nucleo di polizia giudiziaria e di sicurezza, per i reati di competenza e con compiti di investigazione specialistica, oltre che per il potenziamento dei servizi ispettivi di competenza.

      2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti i tempi e le modalità di istituzione e la consistenza numerica di ciascun nucleo di cui al comma 1, tenendo conto della classificazione del relativo comando provinciale e dell'effettiva immissione in ruolo del personale di cui all'articolo 4.